Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 06/07/1999 (Rv. 528305 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Poteri della Cassazione - Denuncia di un "error in procedendo o in iudicando" diverso dalla violazione delle norme sulla competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La Corte di Cassazione adita con ricorso per regolamento di competenza può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla propria competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame alla violazione di ulteriori norme sostanziali o processuali la cui violazione deve essere denunciata con il ricorso ordinario per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)