Sez. 5, Sentenza n. 4253 del 05/03/1999 Ud. (dep. 01/04/1999) Rv. 213093 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Patteggiamento - Forma - Difensore - Procura speciale - Sostituto processuale - Persona fisica non destinataria della stessa - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI
In tema di rinunzia, anche parziale, all'impugnazione, poiché non può conferirsi valore alla dichiarazione del difensore non munito di mandato "ad hoc", si verifica nullità quando, in sede di appello, il difensore, non munito di procura conferita a lui personalmente, abbia patteggiato la pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Invero, la natura del particolarissimo atto dispositivo, in vista del quale i poteri sono -con la procura- conferiti, comporta che la scelta del professionista delegato a raggiungere l'accordo con l'organo dell'accusa debba ritenersi effettuata "intuitu personae"; ciò porta ad escludere che il delegato possa procedere alla nomina di un suo sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 102 cod. proc. pen., esulando, in tal caso, i suoi poteri da quelli tipici, inerenti al mandato difensivo; invero sono trasferibili al sostituto ex art 102 cod. proc. pen. solo i poteri inerenti alla difesa. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello emessa ai sensi del comma quarto dell'art 599 cod. proc. pen. in quanto, pur essendo il difensore dell'imputato munito di procura speciale per la rinunzia ai motivi, esclusi quelli concernenti la riduzione della pena, l'accordo pattizio in grado di appello era intervenuto tra il PM ed il sostituto processuale del nominato difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)