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Sez. 6, Sentenza n. 29731 del 16/06/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 225495 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Legittimazione del difensore - Condizioni: conferimento di procura speciale - Patteggiamento in appello chiesto da difensore privo di procura speciale con rinuncia agli altri motivi di gravame - Nullità.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225495-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA

La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione, può essere formulata dalla parte personalmente o a mezzo del difensore munito di procura speciale che, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen., deve contenere, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Ne consegue che è nullo il cd. "patteggiamento della pena" in appello a norma dell'art. 599, comma 4, stesso codice, qualora il difensore ne abbia fatto richiesta rinunciando agli altri motivi di gravame senza essere munito della prescritta procura speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)