Sez. 2 - , Sentenza n. 16052 del 28/07/2020 (Rv. 658678 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - IN GENERE | Contratti conclusi dal consorzio in nome proprio - Regime di imputazione delle conseguenti obbligazioni - Estensione di tale regime alle ipotesi di fatti illeciti compiuti da un consorziato - Rilevanza nei rapporti interni.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - IN GENERE
Il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2615, comma 2, c.c., per le obbligazioni assunte in nome proprio dal consorzio nell'interesse dei singoli consorziati, trova applicazione anche per i danni cagionati a terzi dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento del contratto stipulato direttamente dal consorzio, sebbene tale regime operi solo nei rapporti interni fra consorzio e consorziati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)