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Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 (Rv. 587515 - 01)

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI | Contratti conclusi dal consorzio con i terzi - Obbligazioni conseguenti - Nascita diretta in capo ai singoli consorziati - Spendita del nome degli stessi - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di responsabilità solidale del consorzio.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587515-01

CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI

I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)