Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 (Rv. 587515 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI | Contratti conclusi dal consorzio con i terzi - Obbligazioni conseguenti - Nascita diretta in capo ai singoli consorziati - Spendita del nome degli stessi - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di responsabilità solidale del consorzio.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI
I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)