Sez. 6, Sentenza n. 44743 del 30/09/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 227332 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Attività favoreggiatrice determinata dal pericolo concreto di coinvolgimento nella vicenda criminosa - Applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod. pen. - Principio del "nemo tenetur se detegere" - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ
Non è punibile, ai sensi di cui all'art. 384 cod. pen., colui che ha posto in essere una condotta di favoreggiamento personale, consistita nel negare, agli agenti della polizia giudiziaria, la presenza nella propria abitazione degli autori di una rapina, quando l'agire in modo conforme alla legge avrebbe comportato un'accusa contro se stesso, in contrasto con il principio "nemo tenetur se detegere", senza che rilevi la circostanza che avrebbero potuto delinearsi altre e diverse possibilità difensive (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le false dichiarazioni rese alla polizia non fossero inequivocabilmente dirette a sottrarre i rapinatori alle ricerche della polizia, ma costituissero piuttosto un tentativo di sottrarsi all'imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, situazione rivelatasi fondata dal momento che l'imputato era stato successivamente arrestato assieme agli autori della rapina).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)