Sez. 1, Sentenza n. 233 del 14/01/1982 (Rv. 417922 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ACQUE SOTTERRANEE- RICERCA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE ED UTILIZZAZIONE SENZA CONCESSIONE - ILLECITI RELATIVI - NATURA PERMANENTE - SANZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - ACQUE SOTTERRANEE- RICERCA SENZA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE ED UTILIZZAZIONE SENZA CONCESSIONE - ILLECITI RELATIVI - NATURA PERMANENTE - SANZIONI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Gli illeciti di cui agli artt. 95 e 103 del T.U. Sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933 n. 1775 - consistenti, rispettivamente, nella ricerca di acque sotterranee senza autorizzazione dell'ufficio del genio civile e nell'utilizzazione dell'acqua rinvenuta ed iscritta nell'elenco delle acque pubbliche senza concessione hanno natura permanente, e non istantanea, configurandosi al riguardo non un momento consumativo, bensì un periodo consumativo, che si protrae, per il primo di essi, sino alla cessazione dell'attività di ricerca (per abbandono della stessa o per l'esito positivo raggiunto con la scoperta dell'acqua) e, per il secondo, sino alla cessazione dell'attività estrattiva o all'ottenimento della concessione. Consegue che da tali epoche decorre, ai sensi degli artt. 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 e 12 della legge 3 maggio 1967 n. 317, la prescrizione per l'applicazione delle sanzioni relative agli illeciti in questione. (V 575/81, mass n 411061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 95, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 103, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 219, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 12, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)