diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 575 del 26/01/1981 (Rv. 411061 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ABUSIVA OCCUPAZIONE DI UNA STRADELLA ALTRUI MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411061-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO PERMANENTE - NOZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - ABUSIVA OCCUPAZIONE DI UNA STRADELLA ALTRUI MEDIANTE LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - FATTO ILLECITO ISTANTANEO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

La ricorrenza di un fatto illecito a carattere permanente, non istantaneo, anche al fine del decorso della prescrizione del credito risarcitorio del danneggiato, anziche dal momento del manifestarsi del danno, da quello dell'esaurirsi della permanenza stessa, postula non soltanto il protrarsi della situazione lesiva del diritto altrui, ma anche il protrarsi della condotta volontaria che determina tale situazione lesiva, nel senso che quest'ultima viene a cessare con la cessazione di detta condotta. Pertanto, al fine indicato, deve affermarsi il carattere istantaneo e non permanente del fatto illecito consistente nella abusiva occupazione di una stradella altrui mediante la costruzione di edificio, tenuto conto che esso implica una lesione del diritto dei terzi che puo venir meno non con la semplice cessazione del comportamento dell'autore, ma solo per effetto di una sua nuova e diversa Azione, rivolta al ripristino del pregresso stato dei luoghi. (V 3717/75, massima n 377934; (V 2855/73, massima n 366451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)