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Sez. 1, Sentenza n. 2168 del 15/12/1983 Cc. (dep. 20/12/1983) Rv. 161806 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGHE - ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161806-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGHE - ELEMENTI.*

La deroga al divieto di concessione della libertà provvisoria appare legittimata da situazioni eccezionali - e non da qualsiasi menomazione dello stato di salute del detenuto, sia pure cospicua e suscettibile di serie complicazioni - nelle quali si ravvisi una accertata incompatibilità del quadro morboso rilevato con lo stato di detenzione, non ovviabile con la somministrazione di cure sia all'interno degli istituti di pena ad opera dei relativi servizi sanitari sia col trasferimento del malato in "ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura". (V mass n 151520).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/01/1977 num. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)