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Sez. 1, Sentenza n. 301 del 30/01/1985 Cc. (dep. 15/03/1985) Rv. 168308 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGHE - RIFERIMENTO A SITUAZIONI ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168308-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI CONCESSIONE - DEROGHE - RIFERIMENTO A SITUAZIONI ASSOLUTAMENTE ECCEZIONALI - NECESSITÀ.*

Le deroghe al divieto di libertà provvisoria fanno riferimento a situazioni assolutamente eccezionali, da interpretarsi in senso restrittivo, riguardando stati di malattia di estrema gravità e tali da non essere suscettibili di adeguate cure, non soltanto nei centri clinici degli istituti penitenziari, ma anche negli ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura. (Conf mass n 161806; (Conf mass n 156369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)