Sez. 1, Sentenza n. 20334 del 11/05/2006 Cc. (dep. 14/06/2006) Rv. 234284 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione delle prescrizioni commesse in parte dopo l'entrata in vigore della L. n. 155 del 2005 - Momento consumativo del reato - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Premesso che il reato previsto dall'art. 9 L. 1423 del 1956, consistente nella condotta di colui che venga sorpreso in compagnia di pregiudicati, si consuma nel momento in cui cessa la condotta abituale di frequentazione, ne consegue che la modifica apportata all'art. 9 dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, che ha trasformato la contravvenzione in delitto, è applicabile anche se solo una parte della condotta è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della legge più sfavorevole, in quanto l'art. 2, comma quarto, cod. pen. fa riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato e cioè a quello in cui si è consumato.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)