Sez. 1, Sentenza n. 1485 del 21/12/2005 Cc. (dep. 16/01/2006) Rv. 233436 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Violazione delle prescrizioni commesse dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 144 del 2005 - Delitto - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Il reato di violazione agli obblighi imposti al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno è stato diversamente qualificato dal D.L. 25 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, nel senso che la violazione di un qualunque obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune del soggiorno, integra l'ipotesi delittuosa e non già, come previsto in precedenza, quella contravvenzionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 25/07/2005 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)