Sez. 5, Sentenza n. 14961 del 25/06/2009 (Rv. 608683 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO | INVIM decennale - Sentenza dichiarativa della simulazione di contratto di società - Rettifica della dichiarazione presentata in data anteriore - Validità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - AVVISO DI ACCERTAMENTO
L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della simulazione del contratto di società non rende invalido l'accertamento di maggior valore di un immobile ai fini dell'INVIM decennale dovuta dalla società in relazione ad una dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972 prima della predetta decisione, essendo il presupposto impositivo costituito dall'incremento di valore dell'immobile e dal decorso del decennio, già maturato al momento della dichiarazione e non avendo il successivo accertamento della simulazione - che non comporta l'annullamento dell'acquisto, né la retrocessione del bene con effetto "ex tunc" - l'effetto di far venire meno l'obbligazione tributaria principale della società e quella sussidiaria dei soci.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)