Sez. 2, Sentenza n. 6405 del 22/03/2006 (Rv. 588957 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA | INVIM decennale su immobili oggetto di cessione - Maggiore imposizione dovuta a rideterminazione della base imponibile - Sopravvenienza passiva con responsabilità della società cedente - Esclusione - Obbligo tributario del cessionario - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - INTRASFERIBILITÀ DELL'IMPOSTA
In caso di cessione di immobili da una società ad un'altra, il pagamento della cosiddetta "INVIM decennale", prevista dall'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 per l'incremento decennale di valore degli immobili, il cui pagamento fu, in via straordinaria, anticipato anche per periodi inferiori al decennio dal d.l. 13 settembre 1991, n. 299, non costituisce una passività, come tale riferibile pro-quota alla gestione aziendale precedente, ma un obbligo tributario proprio della società cessionaria, del tutto prevedibile in quanto già presente nell'ordinamento al momento della cessione, la cui naturale scadenza decennale è stata soltanto anticipata dal d.l. n. 299 del 1991. Ne consegue che soltanto la società cessionaria risponde verso l'amministrazione finanziaria della maggior imposta richiesta a seguito di accertamento in rettifica degli uffici tributari, consistente nella rideterminazione della base imponibile, assumendo come base di partenza il valore dell'immobile quando esso entrò nel patrimonio della società cedente, in quanto il presupposto impositivo - costituito dalla scadenza del decennio - non si era ancora maturato al momento della cessione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27, Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)