Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 06/12/1999 (Rv. 531886 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Surrogazione nei confronti del terzo responsabile ex art. 1916 c.c. - Danno da perdita della capacità di produrre reddito - Onere di prova incombente sul'Inail - Avvenuta liquidazione della rendita ex art. 74 d.p.r. 1124/65 - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
La surrogazione dell'Inail nei confronti del terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., costituisce una ipotesi di successione a titolo particolare dell'ente nei diritti di cui il lavoratore era titolare verso l'autore del danno. Ne consegue che, ove l'Inail domandi in via surrogatoria la rifusione della rendita erogata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, allegando che - attraverso di essa - ha indennizzato il danno patrimoniale subito dal lavoratore e consistente nella ridotta capacità di guadagno, nel giudizio di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di provare in concreto il reale danno patrimoniale futuro subito dal danneggiato, non potendosi a tal fine presumere una corrispondenza necessaria tra la riduzione dell'attitudine al lavoro, di cui all'art. 74 d.P.R. 1124/65, e la riduzione della capacità di guadagno dell'infortunato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)