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Sez. 1, Sentenza n. 742 del 31/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202193 - 01

Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Elemento oggettivo - Vera e propria organizzazione - Necessità - Esclusione - Concordanza e convergenza di condotte integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202193-01

Stupefacenti - In genere

Per la realizzazione della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)