Sez. 1, Sentenza n. 742 del 31/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202193 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti - Elemento oggettivo - Vera e propria organizzazione - Necessità - Esclusione - Concordanza e convergenza di condotte integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità - Sufficienza.
Stupefacenti - In genere
Per la realizzazione della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non si richiede una vera e propria organizzazione, bastando la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nel progetto di massima d'intermediazione nel concordato traffico di stupefacenti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)