Sez. 5, Sentenza n. 10076 del 24/09/1998 Ud. (dep. 11/08/1999) Rv. 213978 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Elementi costitutivi - Esplicita manifestazione di volontà associativa - Necessità - Esclusione - Prova della esistenza della associazione e della partecipazione del singolo - Desumibile da comportamenti significativi - Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reati associativi, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. (Fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per l'espletamento del quale gli imputati avevano ruoli distinti ed avevano acquisito la disponibilità di una stalla, usata per i loro incontri, la quale serviva anche da schermo alla attività criminale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)