Sez. 3, Sentenza n. 28168 del 30/04/2003 Ud. (dep. 01/07/2003) Rv. 225592 - 01
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Legittimazione all'impugnazione della sentenza di assoluzione dell'imputato responsabile in solido - Sussistenza - Ragioni.
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Sussiste la legittimazione del responsabile civile ad impugnare la sentenza con la quale - in sede di giudizio di rinvio seguito ad annullamento parziale del giudice di legittimità - sia stato assolto l'imputato, responsabile in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto tale decisione esclude l'eventuale giudizio civile di regresso, comportando inevitabili conseguenze a carico del responsabile civile il quale, a differenza di quanto previsto nell'art. 194 del previgente codice di rito, è legittimato, ex art. 575, comma 1, cod. proc. pen., a proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato, nonché contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)