Sez. 1, Sentenza n. 31130 del 17/06/2004 Ud. (dep. 15/07/2004) Rv. 229154 - 01
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Legittimazione all'impugnazione della sentenza di assoluzione dell'imputato - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La legittimazione all'impugnazione del responsabile civile è limitata alle disposizioni delle sentenze di condanna riguardanti la responsabilità dell'imputato concernente gli interessi civili e le sentenze di assoluzione nei limiti delle statuizioni sulle domande di risarcimento del danno e di rifusione delle spese processuali. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, in ossequio al principio della tassatività delle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 542 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)