Sez. 1, Sentenza n. 1240 del 17/02/1996 (Rv. 495891 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - IN GENERE | Diritto a percepire gli utili - Approvazione del rendiconto - Necessità - Principi di verità e prudenza nella valutazione delle poste da parte dell'amministratore - Applicabilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - IN GENERE
Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), è legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni e, in applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2303
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)