Sez. 1, Sentenza n. 28806 del 31/12/2013 (Rv. 629467 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE | Diritto del socio agli utili - Art. 2262 cod. civ. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)