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Sez. 1, Sentenza n. 28806 del 31/12/2013 (Rv. 629467 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE | Diritto del socio agli utili - Art. 2262 cod. civ. - Approvazione del rendiconto - Necessità - Surrogabilità con le dichiarazioni fiscali della società - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629467-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E ALLE PERDITE - IN GENERE

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)