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Sez. 1, Sentenza n. 1265 del 14/03/1978 (Rv. 390624 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA POTENZIALMENTE EDIFICATORIA DEL FONDO ESPROPRIATO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA UTILIZZAZIONE DEL FONDO STESSO COME PARTE DI UN'UNICA AZIENDA AGRICOLA - PREGIUDIZIO AI FONDI RESIDUI DERIVANTE DALLA ESPROPRIAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390624-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA POTENZIALMENTE EDIFICATORIA DEL FONDO ESPROPRIATO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA UTILIZZAZIONE DEL FONDO STESSO COME PARTE DI UN'UNICA AZIENDA AGRICOLA - PREGIUDIZIO AI FONDI RESIDUI DERIVANTE DALLA ESPROPRIAZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

In tema di Determinazione dell'indennita espropriativa, lo accertamento della natura potenzialmente edificatoria del fondo espropriato, rilevante al fine dell'individuazione del suo valore venale, non osta a che, ove risulti che il fondo medesimo fosse in concreto utilizzato dall'espropriato come parte di un'unica azienda agricola, il pregiudizio derivante ai fondi residui in conseguenza dell'espropriazione debba essere valutato (art 40 della legge 25 giugno 1865 n 2359) in relazione a quella effettiva utilizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)