Sez. L, Sentenza n. 1907 del 22/03/1984 (Rv. 433980 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PLURALITÀ DI DIFENSORI - RICHIESTA DI DISTRAZIONE AD OPERA DEL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA A FAVORE DI CHI SPETTI - AMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PLURALITÀ DI DIFENSORI - RICHIESTA DI DISTRAZIONE AD OPERA DEL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA A FAVORE DI CHI SPETTI - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 cod. proc. civ., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)