Sez. 1 - , Ordinanza n. 17949 del 27/08/2020 (Rv. 658571 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso dell'investitore, che si era avvalso dell'intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest'ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l'andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro "rating" o di rischio di "default" dell'emittente).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)