Sez. 1 - , Ordinanza n. 10112 del 24/04/2018 (Rv. 648554 - 02)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto di sola negoziazione di titoli - Persistenza degli obblighi informativi dell'intermediario dopo l'avvenuta negoziazione - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicchè tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, vanno adempiuti in vista dell'investimento e si esauriscono con esso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)