Sez. 2, Sentenza n. 7500 del 30/03/2006 (Rv. 592507 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà - Coltivazione del fondo - Idoneità - Sussistenza - Conseguenze sull'onere della prova - Individuazione.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE
Ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per usucapione, la sua coltivazione è di per sé manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 codice civile il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)