Sez. 2, Sentenza n. 15446 del 10/07/2007 (Rv. 599046 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE | Coltivazione del terreno - Attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - Idoneità - "Animus possidendi" - Desumibilità in via presuntiva dallo svolgimento dell'attività materiale.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - VENTENNALE
Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod.civ. ben può configurare lo "jus possessionis" mentre la sussistenza dell'"animus possidendi" è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)