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Sez. 1, Sentenza n. 13610 del 17/12/1991 (Rv. 475092 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Ipoteca giudiziale - Azione revocatoria - Pendenza - Ammissione al passivo, in via chirografaria del credito e delle spese di iscrizione ipotecaria - Conseguenze - Rinuncia implicita all'azione revocatoria - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475092-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere

In pendenza di revocatoria d'ipoteca giudiziale, promossa dal promissario d'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, la circostanza che il commissario medesimo abbia ammesso al passivo, in via chirografaria, non solo il credito per cui sia stata iscritta detta ipoteca, ma anche le spese di iscrizione ipotecaria, non implica di per sè implicito riconoscimento dell'efficacia dell' iscrizione medesima, e, quindi, non comporta rinuncia a quell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2846, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 3, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)