Sez. 1, Sentenza n. 8246 del 04/04/2013 (Rv. 625575 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Atto costitutivo di ipoteca giudiziale - Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 4, legge fall. - Conseguenze - Avvenuta revoca in via di eccezione della corrispondente iscrizione - Collocazione, in via di prelazione, del credito originariamente garantito - Esclusione - Credito di rimborso delle spese di iscrizione anche solo in via chirografaria - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di formazione dello stato passivo, l'atto costitutivo di ipoteca giudiziale, ove revocabile alla stregua dell'art. 67, n. 4, legge fall., è inopponibile alla massa non solo relativamente all'effetto della prelazione ipotecaria, ma anche qualora sia invocato a fondamento del credito di rimborso per le spese della iscrizione, sicchè, l'avvenuta revoca di quest'ultima in via di eccezione preclude tanto la collocazione del credito originariamente garantito in via di prelazione, quanto l'ammissione, pur solo in via chirografaria, dell'ulteriore credito per dette spese.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Cod. Civ. art. 2846
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)