diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 11/06/1971 (Rv. 352261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'individuazione del contenuto dell'atto di appello rientra nella incensurabile valutazione del giudice di merito. Tuttavia detta valutazione spetta, con cognizione piena, alla Corte di Cassazione qualora sia denunziato un error in procedendo, al fine di accertare se effettivamente la funzione giurisdizionale relativa al capo di pronunzia impugnato debba considerarsi, a cagione dei limiti della devoluzione, esaurita, con preclusione di ogni ulteriore esame di esso nel corso dello stesso giudizio. (V 2229-69, mass n 341589' 1870-69, mass n 341005).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)