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Sez. 2, Sentenza n. 2229 del 21/06/1969 (Rv. 341589 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341589-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DI APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

E incensurabile in Cassazione l'interpretazione data dal giudice di appello del contenuto e dell'estensione dei motivi dell'atto di appello, quando sia sorretta da adeguata motivazione esente da vizi logici e giuridici. (V. 750-68, massima n.323003 1198-67, massima n.327665 686-67, massima n.326718 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)