Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 06/12/2000 (Rv. 542499 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Uso della proprietà nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Configurabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
L'art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 cod. civ. ma, venendo in considerazione, in tali ipotesi, unicamente l'illecità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema generale dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)