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Sez. 2, Sentenza n. 15509 del 06/12/2000 (Rv. 542499 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Uso della proprietà nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542499-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

L'art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un'attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 cod. civ. ma, venendo in considerazione, in tali ipotesi, unicamente l'illecità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema generale dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. che può essere proposta anche cumulativamente con l'azione ex art. 844 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)