Sez. 2, Sentenza n. 1156 del 01/02/1995 (Rv. 490181 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Disciplina ex art. 844 cod. civ. - Uso della proprietà attuato nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio - Immissioni realizzate al di fuori di tale ambito - Illecito extracontrattuale - Configurabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
L'articolo 844 cod. civ. impone nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l'obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall'uso delle proprietà attuato nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Al di fuori di tale ambito si è in presenza di un'attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d'essere l'imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all'altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall'art. 844 in tema di normale tollerabilità, di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, ma venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod, civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)