Sez. L, Sentenza n. 2988 del 07/02/2011 (Rv. 615909 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Onere della prova - Licenziamento per assenza ingiustificata - Prova da parte del datore di lavoro del fatto nella sua materialità - Sufficienza - Fattispecie relativa ad ipotesi di mancata prova della conoscenza, da parte dei lavoratori, della modificazione del periodo feriale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro, non essendo stato provato che i dipendenti che si erano assentati fossero a conoscenza della modificazione del periodo feriale disposta dal datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)