Sez. L, Sentenza n. 13352 del 29/11/1999 (Rv. 531681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Onere della prova - Licenziamento per assenza ingiustificata - Prova da parte del datore di lavoro del fatto nella sua materialità - Sufficienza - Onere di provare l'impossibilità non imputabile - Incidenza sul lavoratore - Valutazione da parte del giudice di merito circa la gravità dell'inadempienza e la proporzionalità della sanzione - Necessità - Onere della prova - Licenziamento per assenza ingiustificata - Prova - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. Tuttavia, nel caso in cui il licenziamento sia impugnato in giudizio, resta ferma la necessità di una verifica da parte del giudice di merito circa la sussistenza di elementi di grave inadempienza e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e direttamente incidenti sull'elemento della fiducia, e tali fornire giustificazione al licenziamento, in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito - con un apprezzamento di fatto ritenuto incensurabile in sede di legittimità in quanto sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi - aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore che era rimasto ingiustificatamente assente per tre giorni al termine di un periodo di assenza per malattia, creando disagi organizzativi con ritardi e modifiche nel programma di lavoro già predisposto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)