diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3103 del 09/05/1986 (Rv. 446115 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITĂ€ PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - SENTENZA DI RIFORMA - CONSEGUENZA - RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446115-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITĂ€ PRONUNCIATA IN PRIMO GRADO - EFFETTI - SENTENZA DI RIFORMA - CONSEGUENZA - RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUSSISTENZA.*

L'ordine di reintegrazione ex art. 18 stat. Lavoratori del lavoratore illegittimamente licenziato ricostituisce comunque il rapporto di lavoro, sia nell'ipotesi di ottemperanza del datore di lavoro all'ordine suddetto, sia nell'ipotesi in cui quest'ultimo si limiti a corrispondere al lavoratore la retribuzione; tale effetto, conseguente alla pronuncia di primo grado di accoglimento della impugnativa di licenziamento, non può essere rimosso se non con il passaggio in giudicato della sentenza di riforma, con la conseguenza che permane l'Obbligo retributivo a carico del datore di lavoro nel periodo tra la pronuncia della sentenza di riforma ed il suo passaggio in giudicato. (Conf 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)