Sez. L, Sentenza n. 7267 del 23/07/1998 (Rv. 517447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Ripetibilità, da parte del datore di lavoro, delle somme dovute a titolo di retribuzione - Condizioni - Rimozione della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione per effetto di una successiva sentenza definitiva - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'eventuale cassazione senza rinvio della sentenza contenente l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro o il passaggio in giudicato della sua riforma sono le uniche due situazioni che consentono al datore di lavoro di ripetere le somme indebitamente pagate a titolo di retribuzione relativamente al periodo di mancata ottemperanza al detto ordine. Ove, invece, la statuizione della reintegrazione non venga rimossa in uno dei suddetti modi restano definitivamente acquisite al lavoratore le retribuzioni dovutegli per effetto del ripristino del rapporto di lavoro che, com'è noto, si verifica anche nell'ipotesi di inottemperanza del datore di lavoro al suddetto ordine, con conseguente mancata utilizzazione delle disponibili energie lavorative del dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)