Sez. 2, Sentenza n. 1052 del 18/05/1967 (Rv. 327412 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - CORTILI - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI FINITIMI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - CORTILI - CORTILE COMPRESO TRA EDIFICI FINITIMI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA.*
La presunzione di comunione dei cortili dell'edificio comune di cui tratta l'art. 1117 cod.civ. e applicabile per analogia anche nel caso affine in cui il cortile sia compreso fra edifici limitrofi appartenenti a proprietari diversi, qualora sia accertata obiettivamente la sua destinazione all'uso e il godimento di tutti gli edifici. Pertanto, se appaia che il cortile per la sua ubicazione sia destinato all'uso e al godimento di uno o di alcuni soltanto degli edifici che lo delimitano, la presunzione juris tantum di condominio operera solo a favore di questi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)