Sez. 2, Sentenza n. 2632 del 16/07/1969 (Rv. 342260 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - CORTILI - CORTILI COMPRESI TRA EDIFICI FINITIMI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTI CONTRASTANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUFFICIENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - CORTILI - CORTILI COMPRESI TRA EDIFICI FINITIMI APPARTENENTI A PROPRIETARI DIVERSI - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - CONDIZIONI - ELEMENTI CONTRASTANTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - SUFFICIENZA.*
La presunzione di comunione dei cortili dell'edificio comune, di cui tratta l'art.1117 cod.civ., e applicabile anche quando il cortile sia compreso fra edifici limitrofi, appartenenti a proprietari diversi, qualora sia accertata obbiettivamente la sua destinazione all'uso ed al godimento di tutti gli edifici. Tale presunzione puo essere vinta solo dal titolo contrario. La esclusione della comproprieta, pero, non deve necessariamente risultare dal titolo in modo espresso, ma e sufficiente che risulti, in modo chiaro ed univoco, da elementi che siano in contrasto con l'Esercizio del diritto di condominio e facciano ritenere che le cose, o alcune di esse, siano state attribuite in proprieta esclusiva ad uno solo o ad alcuni condomini, all'atto della Costituzione del condominio o per successive convenzione fra i condomini. (V.1351-68 mass 332951 1052-67) mass 327412).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)