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Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 28/03/1981 (Rv. 412468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI TENUTI ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE DI QUOTE O DI AZIONI SOCIALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412468-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZE REALIZZATE DA SOGGETTI NON RIENTRANTI TRA QUELLI TENUTI ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA - CONDIZIONI - CESSIONE DI QUOTE O DI AZIONI SOCIALI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Le plusvalenze realizzate da soggetti non rientranti tra quelli tenuti alla formazione del bilancio (ex artt 8, 100, 106 tu n 645 del 1958) possono essere sottoposte all'imposta di ricchezza mobile, soltanto se siano dipendenti da un'attivita o da un intento speculativo, anche se di carattere occasionale (art 81 ultimo comma tu citato), con la conseguenza che la cessione di quote o di azioni sociali, seppure totale o dell'intero pacchetto azionario non comporta, ex se, una fattispecie di plusvalenza tassabile, salva l'ipotesi di societa di persone nei confronti della quale si sia realizzato lo scioglimento (ex art 2308 cod civ), in quanto ne dalla riunione delle quote od azioni nella disponibilita di un unico socio, ne dall'alienazione dell'intero pacchetto azionario si determina il trasferimento del patrimonio sociale che continua a permanere nella titolarita della societa. Pertanto, nell'ipotesi prevista dallo art 81 del tu citato l'intento speculativo del contribuente, al fine della tassazione della plusvalenza, ove questo non sia un soggetto tassabile in base a bilancio, oltre che essere rigorosamente dimostrato dall'amministrazione finanziaria deve risultare esistente in entrambi i momenti dell'operazione speculativa: acquisto del bene e sua successiva rivendita. (V 1074/79, mass n 397277 sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2308, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 8, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)