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Sez. 1, Sentenza n. 457 del 19/01/1984 (Rv. 432693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITÀ EX ART. 81, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VENDITA DI BENI PERVENUTI AL CONTRIBUENTE PER SUCCESSIONE EREDITARIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432693-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - TASSABILITÀ EX ART. 81, COMMA SECONDO, DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - VENDITA DI BENI PERVENUTI AL CONTRIBUENTE PER SUCCESSIONE EREDITARIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini della tassabilità delle plusvalenze dipendenti da operazioni speculative, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la fattispecie impositiva può essere ravvisata anche nel caso di vendita di beni (nella specie, titoli azionari) pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria, quando tra il momento dell'acquisto e quello dell'alienazione siano state compiute attività ed operazioni intese ad aumentare il valore di mercato dei beni così come pervenuti, rimanendo soltanto ininfluenti, ai predetti fini, i fatti precedenti all'acquisto posti in essere dal dante causa del contribuente, dovendosi necessariamente escludere un preesistente intento speculativo, in concorso con il precedente proprietario, di un acquirente non per atto tra vivi (e quindi conseguente ad una libera scelta), ma per atto mortis causa. (V 2301/83, mass n 427146; (V 2128/83, mass n 426973; (V 1786/81, mass n 412468; (V 5510/80, mass n 409383).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)