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Sez. L, Sentenza n. 4654 del 09/07/1983 (Rv. 429540 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - RICORSO AI MEZZI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PREVISTI IN VIA GENERALE DALLA LEGGE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429540-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - RICORSO AI MEZZI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PREVISTI IN VIA GENERALE DALLA LEGGE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In relazione all'ipotesi della cosiddetta eccessiva morbilità, il ricorso ai congegni risolutori previsti in via generale dalla legge è possibile solo allorché la contrattazione collettiva abbia deliberatamente escluso detta ipotesi dalla disciplina speciale dettata dall'art. 2110 cod. civ., che, in caso di malattia del lavoratore, prevede che il datore di lavoro non possa esercitare il recesso prima del superamento del cosiddetto periodo di comporto. (V 3992/81, mass n 414646).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)