Sez. L, Sentenza n. 3992 del 18/06/1981 (Rv. 414646 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE - RILEVANZA - SUCCEDERSI DI MALATTIE A CARATTERE INTERMITTENTE E REITERATE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DETERMINATO SECONDO EQUITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIA - NOZIONE - DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE - RILEVANZA - SUCCEDERSI DI MALATTIE A CARATTERE INTERMITTENTE E REITERATE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER ECCESSIVA MORBILITA - ILLEGITTIMITA - LIMITI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO FISSATO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DETERMINATO SECONDO EQUITA.*
Il 'caso di malattiĆ riguardato dall'art 2110 cod civ ricomprende, anche alla stregua dei precetti costituzionali in tema di diritto alla salute, non la sola malattia a carattere unitario e continuativo, ma anche il succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorche frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malferma; con la conseguenza che, per la prevalenza della disposizione speciale anzidetta sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro, anche nell'ipotesi della cosiddetta eccessiva morbilita, il datore di lavoro non puo licenziare il dipendente per giustificato motivo ex art 3 della legge 15 luglio 1966 n 604, ma puo esercitare il recesso solo dopo il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva ovvero, in difetto, determinato secondo equita (salvo che la stessa contrattazione abbia deliberatamente omesso la disciplina del caso dell'eccessiva morbilita, rendendo cosi necessario il ricorso ai congegni risolutori previsti in via generale). (Conf 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)