Sez. 3, Sentenza n. 2741 del 07/04/1988 (Rv. 458399 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO O MEZZADRO - EFFETTI - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - COLTIVAZIONE DEL FONDO IN QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE DA PARTE DI UNO DEI COEREDI DEL COLONO O MEZZADRO, NON NECESSARIAMENTE DESIGNATO DALLA FAMIGLIA COLONICA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MEZZADRIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO O MEZZADRO - EFFETTI - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - COLTIVAZIONE DEL FONDO IN QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO O DI IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE DA PARTE DI UNO DEI COEREDI DEL COLONO O MEZZADRO, NON NECESSARIAMENTE DESIGNATO DALLA FAMIGLIA COLONICA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
In tema di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 49 della legge n. 203 del 1982, applicabile ai giudizi in corso a norma del successivo art. 53, comma primo, in caso di morte del colono o del mezzadro il contratto non si scioglie se tra gli eredi vi sia persona che abbia continuato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, senza la necessità, prevista dagli artt. 2158 e 2168 cod. civ., che la famiglia colonica si sia accordata nel designare l'erede idoneo ed abbia comunicato tale designazione al concedente. (V 1938/83, mass n 426780; (V 42/82, mass n 417728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)