Sez. 3, Sentenza n. 7168 del 09/07/1990 (Rv. 468186 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE - STIPULAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER UN VEICOLO NON SOGGETTO AD ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA IN IPOTESI DI CIRCOLAZIONE IN VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI RISULTANTI DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE DI UN CICLOMOTORE CON UN PASSEGGERO OLTRE IL CONDUCENTE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE - STIPULAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER UN VEICOLO NON SOGGETTO AD ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA IN IPOTESI DI CIRCOLAZIONE IN VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI RISULTANTI DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE - AMBITO DI OPERATIVITÀ - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE DI UN CICLOMOTORE CON UN PASSEGGERO OLTRE IL CONDUCENTE.*
In tema di responsabilità per danni derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora nel contratto di Assicurazione per la responsabilità civile, stipulato per un veicolo non soggetto ad Assicurazione obbligatoria (nella specie ciclomotore), sia stata esplicitamente esclusa la garanzia assicurativa nelle ipotesi di circolazione del veicolo in violazione delle condizioni risultanti dalla carta di circolazione, deve ritenersi che detta esclusione operi non soltanto con riferimento alla inosservanza di quanto esplicitamente attestato in detto documento (omologazione del mezzo ed idoneità del motore) ma anche con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada che disciplinano le modalità di circolazione del veicolo. (nell'affermare il suddetto principio la suprema Corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa relativamente ai danni cagionati dalla circolazione di un ciclomotore, sul quale, in violazione dell'art. 122 quarto comma cod. strad., viaggiava un passeggero oltre il conducente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Strada art. 122, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 122, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)