Sez. 3, Sentenza n. 12270 del 27/05/2009 (Rv. 608596 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO | Clausola di esclusione della garanzia assicurativa nel caso di conducente non abilitato alla guida - Presupposti di applicazione - Abilitazione mai conseguita o venuta meno - Applicabilità nel caso di trasporto illegittimo di passeggero - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO
La clausola di una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli che escluda la copertura assicurativa nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida può trovare applicazione nel caso in cui al momento del sinistro il conducente non avesse mai conseguito la patente di guida, ovvero la validità o l'efficacia di essa fossero venute meno per qualsiasi ragione, ma non quando il conducente, in possesso di regolare patente di guida, violi le prescrizioni di essa o del codice della strada, come allorché non osservi il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore, potendo tale circostanza escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. (Fattispecie relativa a sinistro stradale avvenuto nel 1993).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)