Sez. 5, Ordinanza n. 23572 del 03/09/2024 (Rv. 672151-02)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE | Diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - Ritardo nel pagamento dell'imposta principale da cartella di pagamento - Sentenza passata in giudicato di conferma dell'avviso di liquidazione - Regime ordinario della prescrizione - Actio iudicati. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - INTERESSI - IN GENERE
Il diritto alla riscossione degli interessi sulle sanzioni amministrative pecuniarie - sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale individuata in una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione - si prescrive nel termine di dieci anni, in applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, l'actio iudicati.
Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)