Sez. 5, Ordinanza n. 9431 del 09/04/2024 (Rv. 670820-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Cartella di pagamento - Avviso di liquidazione - Sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio - Regime ordinario della prescrizione - Actio iudicati.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati.
Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)