Sez. 1, Sentenza n. 3638 del 08/08/1989 (Rv. 463591 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DI IMPRESA ARTIGIANA - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ANNOTAZIONE DELL'IPOTECA IN TITOLI CAMBIARI - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DI IMPRESA ARTIGIANA - ESENZIONE DALL'IMPOSTA - ANNOTAZIONE DELL'IPOTECA IN TITOLI CAMBIARI - IRRILEVANZA.*
I benefici fiscali per il settore del credito, quale l'esenzione dall'imposta ipotecaria, che l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 contempla per le operazioni a medio e lungo termine, sono estesi dal successivo art. 16, in favore di determinati finanziamenti agevolati regolati da normativa speciale, alla sola condizione che essi siano effettuati in conformità di tale normativa. Pertanto, con riguardo al finanziamento in favore d'impresa artigiana, concesso, da istituto di credito all'uopo abilitato, secondo la disciplina del d.l.C.P.S. 15 dicembre 1947 n. 1418 e della legge 25 luglio 1952 n. 949, la prestazione di garanzia ipotecaria gode della suddetta esenzione anche se l'ipoteca sia annotata su titoli cambiari, in quanto il rilascio di cambiali da parte del mutuatario è espressamente contemplato nella citata disciplina.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 15/12/1947 num. 1418, Legge 25/07/1952 num. 949 art. 34, Legge 25/07/1952 num. 949 art. 35, Legge 25/07/1952 num. 949 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)