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Sez. 5, Sentenza n. 11684 del 05/08/2002 (Rv. 556633 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE | Agevolazioni ex art. 15 d.P.R. n. 601/73 - In materia di imposta ipotecaria - Cambiali ipotecarie - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556633-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Le agevolazioni tributarie (nella specie, in materia di imposta ipotecaria) previste dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine non si applicano in relazione all'ipotesi dell'avvenuto rilascio, allo istituto di credito, di cambiali ipotecarie, a garanzia delle restituzioni della somma mutuata, in quanto, per la possibilità di negoziazione e di circolazione dei titoli e la conseguente possibilità, attraverso la girata, di trasferire il diritto di ipoteca su di essi annotato, viene meno ogni collegamento fra la garanzia e l'operazione di finanziamento che il legislatore ha inteso favorire con la disposizione. L'ipoteca annotata sulle cambiali, infatti, come si desume degli artt. 2831, secondo comma, e 2839, terzo comma, cod. civ., garantisce esclusivamente il diritto che trae origine dal rapporto cartolare, diritto che opera su un piano diverso da quello fondato sul rapporto causale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2831, Cod. Civ. art. 2839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)